Art. 276 c.p.Attentato contro il Presidente della Repubblica

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[1]Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Re o del Reggente e' punito con la morte. 5

[2]La stessa pena si applica se il fatto e' diretto contro la vita, la incolumita' o la liberta' personale della Regina o del Principe Ereditario.

[3]Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale di un'altra persona della Famiglia Reale e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena di morte, nel caso di attentato alla vita; e l'ergastolo, negli altri casi.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944 al 4 dicembre 1947 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art276 · fonte su Normattiva