Art. 280-ter c.p.
Atti di terrorismo nucleare
[1]((E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
- 1)procura a se' o ad altri materia radioattiva;
- 2)crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
[2]E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
- 1)utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2)utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
[3]Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici)).
Testo vigente dal 24 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 272 su Normattiva