Art. 292-bis c.p. — Circostanza aggravante
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1956 al 28 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
[1]((La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), e' aumentata, se il fatto e' commesso dal militare in congedo.
[2]Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956 al 28 marzo 2006 · versione 21 su Normattiva