Art. 294 c.p. — Attentati contro i diritti politici del cittadino
[1]Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]((La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)).
Testo vigente dal 10 ottobre 2025, tuttora in vigore · versione 380 su Normattiva