Art. 294 c.p. — Attentati contro i diritti politici del cittadino
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Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 ottobre 2025 · versione 0 su Normattiva