Art. 297 c.p. — Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 21, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Orvieto con ordinanza 29 dicembre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…
ECLI:IT:COST:1989:479 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 296 — Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.…
Art. 301 — Concorso di reati
Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, e' considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti…
Art. 278 — Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.…
Art. 79 — Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica
Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.…
Art. 861 — Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra
… per gli orfani dei caduti in guerra e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite…
Art. 1463 — Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero
Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il vilipendio alla Nazione italiana (art. 291), a giudizio della Commissione parlamentare, non è meno grave di quello alle istituzioni costituzionali, e però non dovrebbe essere punito con sanzione meno grave. Sotto l'aspetto morale si può anche convenire che non vi sia differenza di gravità tra i due vilipendi. Ma dal lato giuridico non è soltanto da considerarsi l'odiosità del fatto, bensì anche l'importanza dell'interesse leso. Chi vilipende le istituzioni costituzionali si rivolge contro organi concreti dello Stato, con l'effetto, almeno virtuale, di diminuire il loro prestigio e conseguentemente di pregiudicare il principio d'autorità. Il fatto di vilipendere la Nazione, invece, per quanto riprovevole, non colpisce lo Stato nel suo complesso organico, nè nelle sue istituzioni costituzionali, ma offende la popolazione italiana indipendentemente dalla sua costituzione e dal suo organismo politico. Si offende più che altro un'idea, come nell'offesa alla bandiera si offende un simbolo (ed è perciò che questi due vilipendi sono equiparati rispetto alla pena). Questi fatti possono bensì produrre effetti dannosi anche per la personalità dello Stato, ma soltanto indirettamente e in grado minore che il vilipendio delle istituzioni costituzionali, e però è giusto che siano puniti con pena proporzionata alla loro capacità lesiva.
Relazione al Codice penale (1930), n. 134
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art297 · fonte su Normattiva