Art. 79 — Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica
((Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva