Art. 79Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica

((Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art79 · fonte su Normattiva