Art. 206 (Codice penale militare di guerra) — Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso
[1]Quando sei o piu' prigionieri di guerra si accordano per commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 202 e 203, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non e' commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla meta'.
[2]Non e' punibile il prigioniero di guerra, che recede dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva