Art. 206 (Codice penale militare di guerra)Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso

[1]Quando sei o piu' prigionieri di guerra si accordano per commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 202 e 203, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non e' commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla meta'.

[2]Non e' punibile il prigioniero di guerra, che recede dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art206 · fonte su Normattiva