Art. 181Casi di non punibilita'

[1]Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili: 1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

[2]2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art181 · fonte su Normattiva