Art. 181 — Casi di non punibilita'
[1]Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili: 1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
[2]2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva