Art. 316 c.p. — Peculato mediante profitto dell'errore altrui
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva