Art. 218Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art218 · fonte su Normattiva