Art. 218 — Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva