Art. 316-ter c.p. — Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 2000 al 19 novembre 2017. Leggi il testo vigente →
[1]((Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito)).
Testo vigente dal 26 ottobre 2000 al 19 novembre 2017 · versione 176 su Normattiva