Art. 32 c.p.
Interdizione legale
[1]Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.
[2]La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)).
[3]Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), salvo che il giudice disponga altrimenti.
[4]Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 252 su Normattiva