Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni amministrative "punitive" - Tendenziale assoggettamento alle garanzie costituzionali, convenzionali e unionali della pena, tra cui la necessaria proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito commesso - Irrilevanza, ai fini della tutela, che la misura sia applicata dal giudice penale ovvero da un'autorità differente - Coincidenza tra misura afflittiva della sanzione e sua natura di funzione punitiva - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della riparazione pecuniaria a seguito di sentenza di condanna per alcuni reati contro la p.a. che prevede il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno). (Classif. 232001).
Il riconoscimento della natura “punitiva” di una misura, pur non formalmente qualificata come “pena” e pur non soggetta alle regole dettate dal codice penale per le pene, comporta l’assoggettamento della misura stessa a tutte o almeno ad alcune delle garanzie che la Costituzione, la CEDU e la CDFUE dettano in materia di diritto e di processo penale (così, ad esempio, l’irretroattività in peius della confisca del veicolo; l’irretroattività in peius di sanzioni amministrative “punitive”; l’irretroattività in mitius di sanzioni amministrative “punitive”; la deroga alla res iudicata nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa accessoria avente carattere punitivo; l’applicabilità della garanzia del “diritto al silenzio”; l’applicazione della garanzia convenzionale del ne bis in idem). Ciò al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si sottraggano all’insieme di quelle garanzie grazie all’adozione, da parte del legislatore, di una diversa “etichetta” o qualificazione formale. Tali garanzie, invece, non operano laddove debba escludersi la natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale resterà così soggetta (soltanto) alle garanzie costituzionali, convenzionali e unionali applicabili ai diritti incisi dalla misura medesima. (Precedenti: S. 78/2026 - mass. 47514; S. 73/2026 - mass. 47489; S. 166/2025 - mass. 47043; S. 5/2023 - mass. 45381; S. 149/2022 - mass. 44925; S. 148/2022 - mass. 44842; S. 84/2021 - mass. 43812; S. 68/2021 - mass. 43806; S. 145/2020 - mass. 43534; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 68/2017 - mass. 39456; S. 196/2010 - mass. 34707).Il generale requisito di proporzione della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito commesso, richiesto per valutare le misure prevalentemente caratterizzate da finalità general preventive e da una natura, in senso lato, punitiva, si deduce dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. per ciò che concerne le pene stricto sensu; e dal solo art. 3 Cost., eventualmente in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i singoli diritti incisi dalla sanzione, per ciò che concerne le misure che condividono con le pene una funzione in senso lato “punitiva”. (Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 112/2019 - mass. 42628).Le sanzioni dotate di carattere “punitivo” condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. In tale verifica, la circostanza che la misura sia applicata dal giudice penale ovvero da un’autorità differente non assume un rilievo decisivo: la natura punitiva della sanzione può essere predicata in relazione a sanzioni applicate da giudici civili o da autorità amministrative; e per converso è stata esclusa in relazione a misure applicate dal giudice penale con la stessa sentenza di condanna. (Precedenti: S. 73/2026 - mass. 47489; S. 166/2025 - mass. 47043; S. 104/2025 - mass. 46880; S. 103/2025 - mass. 46850; S. 101/2025 - mass. 46812; S. 93/2025 - mass. 46808; S. 52/2024 - mass. 46041; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 40/2023 - mass. 45370; S. 5/2023 - mass. 45382; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 149/2022 - mass. 44925; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 84/2021 - mass. 43812; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 145/2020 - mass. 43534; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 68/2017 - mass. 39456; S. 196/2010 - mass. 34707).Riconoscere il carattere “afflittivo” di una misura non equivale ancora ad ascriverle una funzione “punitiva”. In particolare, va esclusa la natura punitiva di misure limitative del diritto di proprietà allorché esse non trovino la loro causa in una condotta illecita del loro destinatario, la quale opera tutt’al più come “occasione” dell’intervento pubblico, ma svolgano essenzialmente una funzione “preventiva” di neutralizzazione o controllo di un pericolo proveniente da ipotetiche condotte future dello stesso destinatario. D’altra parte, è stata esclusa la natura punitiva di misure comunque afflittive dei diritti individuali allorché esse abbiano essenzialmente una funzione “ripristinatoria” dello status quo ante alla commissione dell’illecito. (Precedenti: S. 166/2025 - mass. 47043; S. 5/2023 - mass. 45382; S. 24/2019 - mass. 42486).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE, l’art. 322-quater cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 69 del 2015. La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. sesta penale, prevedendo che con la sentenza di condanna per i reati contro la p.a. ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, configura una misura sui generis non riconducibile in senso proprio né alla categoria delle pene, né a quella delle misure di natura lato sensu “ripristinatoria” – nonostante il nomen iuris utilizzato dal legislatore e il fatto che i proventi della misura siano devoluti alle singole amministrazioni pubbliche danneggiate anziché ai fondi statali che sono gli ordinari destinatari dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische –, svolgendo invece una funzione di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose indicate dalla disposizione; ciò che induce a considerarla – ai fini almeno dell’individuazione dello statuto di garanzie costituzionali e unionali cui essa è soggetta – quale misura di carattere “punitivo” e ultracompensativo come emerge dal fatto che: i) la misura è disposta d’ufficio dal solo giudice penale anziché su richiesta del danneggiato; ii) l’importo della somma attribuita alla persona offesa è fissato direttamente dalla legge, senza alcuna necessaria corrispondenza con l’entità dell’offesa recata alla p.a., se non forse nel caso del peculato; iii) essa è destinata a cumularsi con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 185, secondo comma, cod. pen. Ciò che induce a riconoscerle una funzione schiettamente “punitiva”, a dispetto del nomen iuris utilizzato dal legislatore. In quanto tale, essa viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva” – imposto, all’unisono, dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, par. 3, CDFUE – dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l’ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale. A fronte di questa indubbia incidenza “incrementale” della misura in esame rispetto a un quadro già caratterizzato da una pluralità di misure afflittive incidenti a vario titolo sul patrimonio del reo, il dato che più differenzia la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. dalle pene pecuniarie tradizionalmente intese è la predeterminazione legislativa del suo ammontare, ancorata indefettibilmente al valore di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente. Resta affidata alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell’effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali). (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46664; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 40/2023 - mass. 45370; S. 28/2022; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 50/1980).
Riguarda ancheart. 4 legge 69/2015
Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Riparazione pecuniaria - Pagamento, a seguito di ulteriore novella vigente, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210046).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), della legge n. 3 del 2019. La novella alla disposizione censurata dalla Cassazione sez. sesta penale, presenta i medesimi vizi della disposizione previgente, laddove prevedendo che con la sentenza di condanna per i reati contro la p.a. ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva”.
Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019