Art. 648-quater c.p.
Confisca
[1]Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli ((articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1)), e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
[2]Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
[3]In relazione ai reati di cui agli articoli ((648-bis, 648-ter e 648-ter.1)), il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 260 su Normattiva