Art. 323-bis c.p.
Circostanze attenuanti
[2]Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 ((, 322-bis e 346-bis)), per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 25 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 365 su Normattiva