Art. 323-bis c.p.Circostanze attenuanti

[1]Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis ((e 346-bis)) sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.

[2]Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 ((, 322-bis e 346-bis)), per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.

Testo vigente dal 25 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 365 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art323bis · fonte su Normattiva