Art. 333 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Testo vigente dal 29 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Testo vigente dal 29 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ABBANDONO O INTERRUZIONE DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI - LAVORATORI AUTONOMI -MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' (SCIOPERO) - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 333. - COST., ARTT. 3, 39, 40.
La titolarita` del diritto di sciopero spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli autonomi, come si evince dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione citata dal giudice a quo. (Manifesta infonda- tezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 333 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.). - cfr. S. n. 222/1975.
SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO, SERVIZIO O LAVORO - ART. 333 COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuita' e la regolarita', sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimita' costituzionale del citato art. 333, bensi' di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non puo' trovare applicazione allorche' l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art333 · fonte su Normattiva