Art. 341 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc., e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute «nell'articolo precedente». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito e tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto. Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, «ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate». Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome «che» (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: «qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc.».
Relazione al Codice penale (1930), n. 139
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art341 · fonte su Normattiva
L'oltraggio consiste, nel concorso degli altri requisiti, in una offesa all'onore o al prestigio (articoli 341, 342, 343 e 344). La Commissione parlamentare, fedele alla nomenclatura del codice del 1889, vorrebbe sostituire, al «prestigio», la reputazione e il decoro. L'espressione prestigio, essa osservò, non ha un significato preciso e non è filologicamente esatta nel senso in cui è stata usata, cioè di una particolar forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica. Non mi sembra che sia il caso di entrare in disquisizioni filologiche. Anche ammettendo per dimostrato (e non lo è) che quella parola sia filologicamente meno pura, essa tuttavia è italianissima, e, nell'uso comune, in senso figurato, indica, come dicono i lessicografi, quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita. Le parole, del resto, sono mezzi per esprimere le idee, e quando una parola, secondo l'uso comune, rende esattamente l'idea che si vuole esprimere, ed appartiene alla nostra lingua, non è il caso di ripudiarla per sola ragione di minuziosità filologica. Le stesse preleggi riconoscono all'uso comune delle parole la prevalenza sul loro significato meramente filologico. L'esclusione del termine «prestigio» sarebbe giustificata, se si trovasse un'altra espressione che meglio ancora rendesse il concetto che la norma vuole esprimere, ma tale espressione non esiste. Le parole consigliate dalla Commissione non mi sembrano, in verità, idonee ad esprimere il concetto di cui si tratta. Il termine reputazione qui non può usarsi, sia perchè ad esso è attribuito, un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perchè il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la «reputazione». Parimenti non può usarsi la parola decoro, perchè ha un significato troppo generico, mentre il prestigio, come ho detto, ha un senso determinato e specifico. La predetta Commissione vorrebbe poi che si punisse come oltraggio, e non come diffamazione, anche l'offesa commessa col mezzo della stampa, allo scopo di apprestare una più ampia tutela alla pubblica Amministrazione. Ora, se lo stampato offensivo è diretto al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, si ha certamente oltraggio, per espressa dichiarazione di legge; ma in ogni altro caso non si può prescindere dal requisito della presenza del pubblico ufficiale, che distingue l'oltraggio dalla diffamazione. Il carattere differenziale tra questi due delitti non va ricercato nel mezzo adoperato, ma nella direzione di tal mezzo all'offeso, come voluta dal colpevole. Altrimenti non vi sarebbe ragione di escludere dalla incriminazione dell'oltraggio ogni altra offesa in assenza del pubblico ufficiale, quando in essa ricorresse l'elemento della pubblicità, secondo la nozione data nell'articolo 266; il che toglierebbe a questo delitto il suo specifico carattere scientifico e tradizionale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 140