Art. 341 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
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Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell’esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Prospettazione in via subordinata della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice abrogata - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quo'. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale. - Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di legge penale incriminatrice - Configurabilità dell'oltraggio come autonomo reato (anziche' quale aggravante del reato d'ingiuria), tipo ed entita' delle pene e regime di procedibilita' - Immodificabilità del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione - Prospettazione di quesiti plurimi, senza un nesso di subordinazione logica - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quo' ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede. - Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998. M.R.
Riguarda ancheart. 2 Codice penaleart. 673 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - LAMENTATA CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE QUALE AUTONOMA FIGURA DI REATO ANZICHE' QUALE AGGRAVANTE DEL REATO DI INGIURIA, STANTE LA IDENTITA' STRUTTURALE TRA LE DUE FATTISPECIE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE, A FRONTE DELLA MUTATA COSCIENZA SOCIALE, CHE INSIEME ALL'ONORE E AL PRESTIGIO DEL SINGOLO PUBBLICO UFFICIALE SIANO OGGETTO DI TUTELA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA ANCHE IL PRESTIGIO E IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA TUTELA PRIVILEGIATA APPRESTATA AL PUBBLICO UFFICIALE RISPETTO AL PRIVATO CITTADINO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANCATA PREVISIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN ALTERNATIVA ALLA PENA DETENTIVA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA PER LA IMPOSSIBILITA' DI ADEGUARE LA SANZIONE ALL'EFFETTIVO DISVALORE DEL FATTO COMMESSO - PROCEDIBILITA' A QUERELA DI PARTE - MANCATA PREVISIONE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE RISPETTO AL PRIVATO CITTADINO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE INCRIMINATRICE - NECESSITA' DEL RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Pretore di Tolmezzo) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod. pen., per un riesame della rilevanza alla luce della disciplina sopravvenuta (art. 18, primo comma, l. 25 giugno 1999, n. 205), che ha abrogato la disposizione impugnata.
Riguarda ancheart. 18 legge 205/1999
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - OFFESE ARRECATE DAL DIFENSORE AL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DIFFERENZA RISPETTO ALLE SANZIONI IRROGABILI PER L'IPOTESI INVERSA (OFFESE DEL PUBBLICO MINISTERO AL DIFENSORE), RICADENTE SOTTO IL MENO GRAVE DELITTO DI INGIURIA (ART. 594 COD. PEN.) - RITENUTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI IN CONDIZIONI DI PARITA' NEL PROCESSO PENALE - GIUSTIFICAZIONE DELLA PERDURANTE SPECIFICA TUTELA PENALE DEL PRESTIGIO E DELL'ONORE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, TUTELA ESTENSIBILE AL PUBBLICO MINISTERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 cod. pen., nella parte in cui prevede che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, mentre le offese arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al difensore configurano il meno grave delitto di ingiuria. La scelta del legislatore di rispondere - in conformita' ad una remota tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia - all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia nel momento formale e solenne della celebrazione del processo, configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un magistrato in udienza e comprendendo in essa il pubblico ministero, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' con il principio di partecipazione del pubblico ministero e del difensore nel processo penale "su basi di parita'", giacche', per un verso, non e' arbitrario o irragionevole avere esteso la protezione della dignita' della funzione giurisdizionale anche all'attivita' del pubblico ministero in udienza, e, per l'altro verso, la parita' delle parti, pubblica e privata, che e' inerente al processo, non implica necessariamente l'identica qualificazione giuridica di esse, ne' impone l'eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di la' della "parita' delle armi" che e' propria del processo. - Cfr. S. n. 313/1995.
Riguarda ancheart. 18 legge 205/1999art. 343 Codice penaleart. 594 Codice penale
REATO IN GENERE - PENA - DETERMINAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - SUSSISTENZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE.
Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalita' legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalita' tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria: S. nn. 422/1993, 343/1993, 313/1990 e 409/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
OLTRAGGIO - PENA - PREVISIONE DEL MINIMO EDITTALE IN SEI MESI DI RECLUSIONE - IRRAZIONALITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INGIURIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non e' consona alla tradizione liberale italiana ne' a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima. Pertanto la rigidita' e severita' del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione), anche nei casi di minima entita', e tutela della liberta' personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonche' dalla situazione di disagio nei giudici e nella societa', manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimita' costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non e' intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. - assorbita la censura relativa all'art. 97 Cost. - dell'art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. - Sul reato di oltraggio, con inviti al legislatore a provvedere: S. nn. 109/1968, 165/1972 e 51/1980, nonche' O. nn. 323/1988 e 127/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
REATO IN GENERE - OLTRAGGIO - LIMITE MINIMO DELLA PENA EDITTALE DI SEI MESI DI RECLUSIONE IN LUOGO DI QUELLO GENERALE DI QUINDICI GIORNI EX ART. 23, PRIMO COMMA, COD. PEN. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata illegittima per violazione (assorbita la censura relativa all'art. 97) degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - S. n. 341/1994. red.: S.P.
OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - PREVISIONE DELLA SOLA SEMIDETENZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 27, COMMA TERZO, E 3, COMMA SECONDO, COST. - COD. PEN., ART. 341. - COST., ART. 27, COMMA TERZO, E 3, COMMA SECONDO.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod. pen. nella parte in cui, prevedendo un elevato minimo edittale di pena, preclude sia l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, sia comunque l'applicazione delle sanzioni sostitutive, eccezion fatta per la semidetenzione, in quanto per un verso se il minimo edittale e lo stesso disvalore della fattispecie possono non piu' corrispondere all'attuale stato della coscienza sociale e allo spirito informatore della Costituzione compete al legislatore valutarlo, e per l'altro il fine rieducativo e risocializzante della pena va riferito alla fase dell'esecuzione della pena.
OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 341. - COST., ART. 3.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. - per esserne stata gia` dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che sanziona il reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale. - cfr. S. n. 109/1968.
OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 341. - COST., ARTT. 2, 27; XII DISPOSIZIONE FINALE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLA COSTITUZIONE.
La disciplina concernente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341, cod. pen.) - a seguito del ripristino della scriminante per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale, con il suo comportamento, tradisce le finalita` che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione - non puo` piu` ritenersi completamente ispirata al principio autoritario del passato regime fascista, al punto da contrastare con i princi`pi della Costituzione. L'effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tuttora sicuramente esistente, specie in talune ipotesi, potrebbe comunque gia` essere sanata dal legislatore, senza attendere la riforma generale del codice penale. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. e alla XII disposizione finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. che sanziona il reato di oltraggio a pubblico ufficiale).
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO DIFFERENZIATO RISPETTO AL DELITTO DI INSUBORDINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non puo` censurarsi sotto il profilo della disparita` di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior rilievo non abbiano trovato analoga tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. - dell'art.341 cod.pen. che prevede per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto al delitto di insubordinazione di cui agli artt. 186 e 189 cod.pen.militare di pace). - v. S. nn. 168/1982 e 297/1986.
REATO IN GENERE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OLTRAGGIO AD UN PUBBLICO UFFICIALE A MEZZO DI TELEGRAFO - TENTATIVO - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO E NON A QUERELA DI PARTE - SANZIONE PIU' SEVERA RISPETTO AL REATO DI DIFFAMAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 Cost., degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilita' a querela del tentativo di oltraggio ad un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo (anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, essendo rimessa alla insindacabile discrezionalita' del legislatore la valutazione differenziale, quanto al trattamento sanzionatorio e alla procedibilita' di ufficio, delle diverse ipotesi di reato (diffamazione e oltraggio).
Riguarda ancheart. 56 Codice penale
OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - TUTELA DIFFERENZIATA DELL'ONORE E DEL PRESTIGIO DEL P.U. - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - PRIVAZIONE PER IL P.U. DEL POTERE DI NON PROPORRE O RIMETTERE LA QUERELA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 341 cod. pen. appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio per risolversi nella protezione del prestigio della P.A. impersonata in quel titolare. Il perseguimento di un simile valore da parte del legislatore, ove non trasmodi in arbitrio, corrisponde alla finalita` del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 Cost. Ne deriva, da un lato, che ragionevolmente la norma sull'oltraggio prevede un trattamento penale piu` grave di quello riservato all'ingiuria e, dall'altro, che se il pubblico ufficiale, privato del potere di querela, si trova in una situazione di disparita` rispetto ai comuni cittadini, tale disparita` e` giustificata dalla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e che trova fondamento nella Costituzione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificatezza della tutela differenziata dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale e della disparita` di trattamento in danno dello stesso pubblico ufficiale per la privazione, a causa della procedibilita` d'ufficio, del potere di non proporre o rimettere la querela a tutela della sua personale onorabilita`).
OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - DETERMINAZIONE DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE RAZIONALMENTE ESERCITATA NELLA SPECIE - PROCEDIBILITA' EX OFFICIO DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 109/1968, 165/1972, 18/1973, 65/1974, 100/1977 e 51/1980 e O. nn. 6/1973, 61/1973, 68/1973, 80/1973, 95/1973, 133/1973, 22/1974 e 182/1974.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., 341, ULTIMO COMMA - OLTRAGGIO AGGRAVATO A PUBBLICO UFFICIALE - IDENTITA' DI PENA PER IPOTESI DIVERSE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'avere equiparato, quoad poenam, in materia di oltraggio aggravato ex art. 341, u.c., cod. pen., l'ipotesi in cui la violenza e la minaccia si aggiungano all'oltraggio semplice e l'ipotesi in cui l'oltraggio sia commesso mediante violenza e minaccia, non appare irragionevole in quanto non fa differenza, sia sotto l'aspetto della gravita' dell'azione che sotto quello del grado di pericolosita' dell'agente, che ad espressioni ingiuriose si accompagnano atti violenti ovvero che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o minaccia. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, u.c., cod. pen., sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN. ART. 341, PRIMO COMMA - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ESTESO, CON IL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99 CONV. IN L. 7 GIUGNO 1974, N. 220, ANCHE A QUELLE DI SPECIE DIVERSA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI IRROGARE PER REATI MENO GRAVI PENE SUPERIORI A QUELLE IRROGATE PER REATI PIU' GRAVI - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sul rilievo che, a seguito del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in l. 7 giugno 1974, n. 220 - il quale ha consentito il giudizio di comparazione anche fra circostanze aggravanti di specie diversa - e' di conseguenza possibile irrogare per il reato di oltraggio semplice una pena superiore a quella irrogata a chi sia stato condannato per reati di maggiore gravita', non puo' essere ritenuta fondata in quanto l'anzidetta questione attiene non alla disposizione impugnata, bensi' al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. nella l. n. 220 del 1974, che ha modificato l'art. 69 cod. pen., norma questa ultima non espressamente impugnata.
Riguarda ancheart. 69 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 341, PRIMO COMMA - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - MANCATA DISTINZIONE DI IPOTESI SULLA BASE DEL DIVERSO INTENTO DEL SOGGETTO - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - RAGIONEVOLEZZA NELLA SPECIE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La mancata distinzione fra l'oltraggio posto in essere con l'esclusivo intento di offendere la pubblica autorita' e quello commesso, invece, "quale sostanziale esercizio delle proprie ragioni", per reagire al fatto meramente "ingiusto" del pubblico ufficiale, e' censura che si risolve in una critica di politica legislativa che non puo' avere ingresso in questa sede. Rientra, infatti, nella discrezionale valutazione del legislatore l'assumere a causa di non punibilita' solo l'esorbitanza del pubblico ufficiale dalle proprie funzioni e non anche la diversa ipotesi della pura e semplice illegittimita' degli atti da esso posti in essere, ne' siffatta valutazione eccede, comunque, dai limiti della ragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., in relazione implicita all'art. 4 d. lg. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (prevedente l'esimente del comportamento del pubblico ufficiale) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - TUTELA PENALE - DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD.PEN., ART. 341 - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - APPLICAZIONE DELLA PENA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 1, 3, 27, 28, 54, 97 E 98 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod.pen., in riferimento agli artt. 1, 3, 27, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione gia' dichiarata non fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61, 68 e 80 del 1973, con la sentenza n. 95 del 1973, con le ordinanze n. 22 e 182 del 1974 e con la sentenza n. 192 del 1974.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - TUTELA PENALE - DELITTI DI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COD. PEN., ART. 341 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 c.p., gia' dichiarata non fondata con sent. n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con ordinanze n. 6, 61 e 80 e con sentenze n. 95 e 133 del 1973.
REATI E PENE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COD. PEN., ART. 341 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IN QUANTO LA NORMA PENALE NON COMPRENDA NELLA TUTELA LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DIPENDENTI DA PRIVATI (EX ART. 133 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se le guardie particolari giurate siano o no pubblici ufficiali e tutelate dall'art. 341 c.p. e' un quesito che attiene all'interpretazione del giudice di merito. D'altronde, il carattere della loro funzione non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione sono preposte, ma dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalita'. E', pertanto, infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, in quanto non comprende nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. di p.s..
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 199…
ECLI:IT:COST:1994:341 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…
ECLI:IT:COST:2007:36 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzion…
ECLI:IT:COST:2002:273 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28…
ECLI:IT:COST:2001:107 · leggi il testo integrale
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Tolmezzo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:378 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 341/994 - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.…
ECLI:IT:COST:1994:349 · leggi il testo integrale
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sam…
ECLI:IT:COST:1989:127 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazz…
ECLI:IT:COST:1988:323 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave, con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio,…
ECLI:IT:COST:1987:529 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO RE…
ECLI:IT:COST:1985:135 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIUL…
ECLI:IT:COST:1980:165 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - AN…
ECLI:IT:COST:1980:51 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, commi primo ed ultimo, in relazione implicita con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…
ECLI:IT:COST:1977:100 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore di Gubbio con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3,27,28,54,97 e 98 della Costituzione e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n.165 del 1972, e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6,61,68 e…
ECLI:IT:COST:1975:39 · leggi il testo integrale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore di Avigliana con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'…
ECLI:IT:COST:1974:192 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt 3 e 27 della Costituzione, già ritenuta non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cost…
ECLI:IT:COST:1974:182 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvat…
ECLI:IT:COST:1974:65 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con ordinanza 17 novembre 1972 dal pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61 e 80 e con le sentenze nn. 95 e 133 del 1…
ECLI:IT:COST:1974:22 · leggi il testo integrale
1) dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 303, primo comma, e 304 bis del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate in epigrafe; b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale,…
ECLI:IT:COST:1973:133 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Varese con ordinanza 19 febbraio 1971 e, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanza 24 novembre 1971; dichiara non…
ECLI:IT:COST:1973:95 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma, e 344 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…
ECLI:IT:COST:1973:80 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento a…
ECLI:IT:COST:1973:68 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con…
ECLI:IT:COST:1973:61 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con le ordinanze in epigrafe e già decisa con la sentenza n. 165 del 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA…
ECLI:IT:COST:1973:6 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE…
ECLI:IT:COST:1972:165 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del Codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze dal pretore di Francavilla al Mare del 28 novembre 1966. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRA…
ECLI:IT:COST:1968:109 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorità giudiziaria di decidere con espresso e motivato provvedimento sulla convalida dell'arresto in flagranza; 2) in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis del codice di proced…
ECLI:IT:COST:1971:173 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 121
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 4 --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, …
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32726 --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, …
Art. 135
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32726 --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, …
Art. 29
IL D.P.R. 9 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO4 --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, …
Art. 220
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 74 ------------- AGGIORNAMENTO (74) Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente…
Art. 109
Testo Unico-art. 109 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 37 --------------- AGGIORNAMENTO (37) La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc., e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute «nell'articolo precedente». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito e tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto. Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, «ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate». Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome «che» (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: «qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc.».
Relazione al Codice penale (1930), n. 139
L'oltraggio consiste, nel concorso degli altri requisiti, in una offesa all'onore o al prestigio (articoli 341, 342, 343 e 344). La Commissione parlamentare, fedele alla nomenclatura del codice del 1889, vorrebbe sostituire, al «prestigio», la reputazione e il decoro. L'espressione prestigio, essa osservò, non ha un significato preciso e non è filologicamente esatta nel senso in cui è stata usata, cioè di una particolar forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica. Non mi sembra che sia il caso di entrare in disquisizioni filologiche. Anche ammettendo per dimostrato (e non lo è) che quella parola sia filologicamente meno pura, essa tuttavia è italianissima, e, nell'uso comune, in senso figurato, indica, come dicono i lessicografi, quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita. Le parole, del resto, sono mezzi per esprimere le idee, e quando una parola, secondo l'uso comune, rende esattamente l'idea che si vuole esprimere, ed appartiene alla nostra lingua, non è il caso di ripudiarla per sola ragione di minuziosità filologica. Le stesse preleggi riconoscono all'uso comune delle parole la prevalenza sul loro significato meramente filologico. L'esclusione del termine «prestigio» sarebbe giustificata, se si trovasse un'altra espressione che meglio ancora rendesse il concetto che la norma vuole esprimere, ma tale espressione non esiste. Le parole consigliate dalla Commissione non mi sembrano, in verità, idonee ad esprimere il concetto di cui si tratta. Il termine reputazione qui non può usarsi, sia perchè ad esso è attribuito, un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perchè il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la «reputazione». Parimenti non può usarsi la parola decoro, perchè ha un significato troppo generico, mentre il prestigio, come ho detto, ha un senso determinato e specifico. La predetta Commissione vorrebbe poi che si punisse come oltraggio, e non come diffamazione, anche l'offesa commessa col mezzo della stampa, allo scopo di apprestare una più ampia tutela alla pubblica Amministrazione. Ora, se lo stampato offensivo è diretto al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, si ha certamente oltraggio, per espressa dichiarazione di legge; ma in ogni altro caso non si può prescindere dal requisito della presenza del pubblico ufficiale, che distingue l'oltraggio dalla diffamazione. Il carattere differenziale tra questi due delitti non va ricercato nel mezzo adoperato, ma nella direzione di tal mezzo all'offeso, come voluta dal colpevole. Altrimenti non vi sarebbe ragione di escludere dalla incriminazione dell'oltraggio ogni altra offesa in assenza del pubblico ufficiale, quando in essa ricorresse l'elemento della pubblicità, secondo la nozione data nell'articolo 266; il che toglierebbe a questo delitto il suo specifico carattere scientifico e tradizionale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 140
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art341 · fonte su Normattiva