Art. 163 (Codice penale militare di guerra) — Frode in forniture, militari
[1]Chiunque commette frode nella specie, qualita' o quantita' delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Se dalla frode e' derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena e' dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravita', della morte con degradazione. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva