Art. 371 c.p.Falso giuramento della parte

[1]Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art371 · fonte su Normattiva