Art. 388-ter c.p.Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ((...)), con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art388ter · fonte su Normattiva