Art. 391-ter c.p. — Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
[1]((Fuori dei casi)) previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti ((al fine di renderlo)) disponibile a una persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
[2]Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
[3]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 2020, tuttora in vigore · versione 313 su Normattiva