Art. 391-ter c.p. — Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
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[1]Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
[2]Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
[3]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Testo vigente dal 22 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020 · versione 312 su Normattiva