Art. 398 c.p. — Circostanze aggravanti. Casi di non punibilita'
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 270-bis.1 — Circostanze aggravanti e attenuanti
… reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti…
Art. 395
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Art. 416-bis.1 — Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attivita' mafiose
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. …
Art. 275
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Art. 604-ter — Circostanza aggravante
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra…
Art. 399
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
I portatori di sfida a duello sono puniti con pena pecuniaria (art. 395). Ho abbassato il minimo di questa pena, portandolo da lire cinquecento a duecento, ed ho lasciato inalterato il massimo (lire duemila). La Commissione parlamentare desidererebbe, invece, che venissero puniti con pena detentiva, allo scopo di conseguire una più efficace repressione del duello, «di cui si teme una sensibile ripresa». È tuttavia da osservare che, se si trova giusto ammettere una incriminazione specifica e temperata di simili reati, non si può d'altro canto esigere, senza manifesta contraddizione, una particolare severità verso coloro che adempiono una funzione ritenuta obbligatoria dalle consuetudini cavalleresche. Nè devesi dimenticare che anche il codice del 1889 (articolo 241) punisce i portatori di sfida con la sola pena pecuniaria, e però non v'è ragione di temere una sensibile ripresa dei duelli solo perchè il codice nuovo mantiene la stessa specie di pena del codice precedente per i portatori di sfida. L'esperienza ha poi dimostrato come la pena abbia assai scarsa efficacia preventiva rispetto ai delitti di cui si tratta, così che, se i duelli, come io non credo, dovessero avere una ripresa, non ne sarebbe certamente causa la pena solamente pecuniaria comminata per il predetto reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 147
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art398 · fonte su Normattiva