Art. 399 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
I portatori di sfida a duello sono puniti con pena pecuniaria (art. 395). Ho abbassato il minimo di questa pena, portandolo da lire cinquecento a duecento, ed ho lasciato inalterato il massimo (lire duemila). La Commissione parlamentare desidererebbe, invece, che venissero puniti con pena detentiva, allo scopo di conseguire una più efficace repressione del duello, «di cui si teme una sensibile ripresa». È tuttavia da osservare che, se si trova giusto ammettere una incriminazione specifica e temperata di simili reati, non si può d'altro canto esigere, senza manifesta contraddizione, una particolare severità verso coloro che adempiono una funzione ritenuta obbligatoria dalle consuetudini cavalleresche. Nè devesi dimenticare che anche il codice del 1889 (articolo 241) punisce i portatori di sfida con la sola pena pecuniaria, e però non v'è ragione di temere una sensibile ripresa dei duelli solo perchè il codice nuovo mantiene la stessa specie di pena del codice precedente per i portatori di sfida. L'esperienza ha poi dimostrato come la pena abbia assai scarsa efficacia preventiva rispetto ai delitti di cui si tratta, così che, se i duelli, come io non credo, dovessero avere una ripresa, non ne sarebbe certamente causa la pena solamente pecuniaria comminata per il predetto reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 147
Colui che si batte in duello in vece di chi vi ha direttamente interesse, subisce un aumento della pena stabilita per il delitto di duello, salvo che sia un prossimo congiunto, ovvero sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo, assente (art. 399). Osservò la Commissione parlamentare che, anche in presenza del proprio primo, può accadere che il padrino o secondo si batta per lui, e però propose la soppressione della parola «assente». La formula di questa disposizione, anche sul punto rilevato dalla Commissione, non differisce da quella dell'articolo 242 del codice del 1889, la quale non ha mai dato luogo ad autorevoli censure. La condizione dell'assenza del «primo» è posta per non estendere l'esclusione dell'aggravante a. casi in cui non ricorre alcun apprezzabile motivo di sostituzione. Non può avvenire, da parte di chi osserva le norme cavalleresche, che un padrino o secondo si batta per il suo primo presente; se ciò avvenisse, si tratterebbe d'un duello irregolare, da punirsi come delitto comune. Può bensì accadere che il «primo», venuto sul terreno, rifiuti di battersi, costringendo così il padrino o secondo a battersi per lui, ma in tal caso, a norma delle consuetudini cavalleresche, il pusillanime verrebbe immediatamente ed ignominiosamente allontanato non essendo immaginabile che coloro, i quali hanno constatato la sua codardia, lo lascino tranquillamente assistere al debito di onore che il padrino o secondo compie per lui.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art399 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 148
L'articolo 407 del progetto definitivo puniva la divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello. Considerò la Commissione parlamentare non essere giusto punire, tale divulgazione, quando non è punita quella di notizie concernenti ogni altro reato, anche più grave del duello. L'osservazione è esatta. All'uopo possono provvedere le leggi sulla stampa, ed anche l'Autorità di pubblica sicurezza, nei casi consentiti dalla legge. La disposizione è stata quindi soppressa. TITOLO IV. Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 149