Art. 399 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE SI PROCEDA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372 C.P.P. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del p.m. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di motivazione sulla rilevanza.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art399 · fonte su Normattiva