Il nuovo codice accoglie la regola generale, per cui, nella successione di più leggi penali (art. 2) che contengano disposizioni diverse in relazione ad un determinato reato, si applica quella legge che risulta più favorevole al reo, salvo che, come è logico, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La Commissione parlamentare propose, riguardo a quest'ultima riserva, che si facesse eccezione per le sentenze irrevocabili di condanna alla pena di morte, essendole sembrato che la coscienza giuridica non sopporterebbe l'esecuzione della pena capitale per un delitto, per il quale la nuova legge stabilisce una pena più mite. Ma, a parte che non è precisamente la coscienza giuridica, bensì il senso di equità, che può essere turbato da quell'esecuzione, e che non per la sola pena di morte, ma anche per quella dell'ergastolo, può valere la medesima considerazione, conviene osservare che il codice, in questa materia, deve limitarsi a stabilire le regole più generali, evitando di cumulare riserve su riserve, eccezioni su eccezioni. È compito delle disposizioni transitorie contenute nelle leggi penali speciali, quello di svolgere i principi dichiarati nel codice penale e di considerare i casi particolari e le esigenze di dettaglio. D'altra parte l'istituto della grazia ha, tra gli altri scopi, anche quello di provvedere all'eliminazione di ogni soverchia asprezza nell'applicazione della legge e nell'esecuzione delle sentenze penali. La predetta Commissione ha altresì osservato, in questa materia, essere superfluo stabilire nel codice che le disposizioni concernenti la successione di leggi penali si applicano anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. È vero che questa norma si può desumere dal contesto della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ma è altrettanto vero che è inutile costringere l'interprete a dedurre (con procedimento sempre suscettivo di deviazioni una regola di diritto da altre leggi, quando la si può fissare in modo certo e incontrovertibile nel codice. Nè conviene dimenticare che, se la legge del 1926 disciplinò questa materia, anche prima di essa la norma di cui si tratta potevasi desumere dai principi generali del diritto e dal diritto costituzionale, e nondimeno la giurisprudenza, in un tempo relativamente recente, obbedendo ad opinabili ragioni di opportunità contingente, ebbe a disconoscere nel modo più manifesto la norma medesima. La convenienza della codificazione di questa, infine, è resa evidente anche dalle discussioni alle quali essa ha dato luogo nella Commissione ministeriale e nella Commissione parlamentare: discussioni che non sarebbero avvenute, se la norma fosse veramente superflua.
Relazione al Codice penale (1930), n. 7
La nozione del territorio dello Stato (art. 4) non è parsa del tutto esatta alla Commissione parlamentare, la quale ha osservato essere dubbio se le colonie e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato facciano parte del territorio dello Stato. È, a mio avviso, indiscutibile che i territori coloniali e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato appartengono allo Stato, e, se ciò è vero, ne viene che, essendo «territori», debbono necessariamente comprendersi nel territorio dello Stato. Vi sono bensì territori esteri nei quali il nostro Stato può esercitare qualche funzione sovrana (come i paesi soggetti alle Capitolazioni, ecc.), ma questi luoghi non sono soggetti alla sovranità (unitariamente considerata) dello Stato medesimo, bensì a quella (sia pur non piena) dello Stato locale; e però, rispetto all'Italia, sono territori esteri, sebbene non manchi qualche opinione contraria, che peraltro non ha base nella scienza e nella realtà. Ma poichè non è compito del codice penale risolvere questioni di diritto internazionale, se non per quel tanto che è necessario per il conseguimento dei fini del diritto penale, così ho volentieri accolto la proposta della predetta Commissione, di premettere alla nozione del territorio dello Stato la riserva «Agli effetti della legge penale», la quale del resto si poteva dedurre da quanto era detto nella prima parte dell'articolo 4 del progetto definitivo, oltre che dal fatto che si tratta di una norma compresa nel codice penale. La Commissione stessa avrebbe desiderato che in questa disposizione si fosse chiarito che le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, soltanto se si tratta di navi o aeromobili non mercantili. Ma mi parve sufficiente la riserva, che era contenuta anche nell'articolo 4 del progetto: «salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale a una legge territoriale straniera». Se ne deduce evidentemente che le navi e gli aeromobili militari sono sempre e dovunque soggetti alla legge dello Stato a cui appartengono, e che le navi e gli aeromobili mercantili, invece, quando si trovano all'estero, sono soggetti alla legge del luogo, salvo il caso di particolari convenzioni. Tutto ciò è pienamente conforme al diritto internazionale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 8