Colui che si batte in duello in vece di chi vi ha direttamente interesse, subisce un aumento della pena stabilita per il delitto di duello, salvo che sia un prossimo congiunto, ovvero sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo, assente (art. 399). Osservò la Commissione parlamentare che, anche in presenza del proprio primo, può accadere che il padrino o secondo si batta per lui, e però propose la soppressione della parola «assente». La formula di questa disposizione, anche sul punto rilevato dalla Commissione, non differisce da quella dell'articolo 242 del codice del 1889, la quale non ha mai dato luogo ad autorevoli censure. La condizione dell'assenza del «primo» è posta per non estendere l'esclusione dell'aggravante a. casi in cui non ricorre alcun apprezzabile motivo di sostituzione. Non può avvenire, da parte di chi osserva le norme cavalleresche, che un padrino o secondo si batta per il suo primo presente; se ciò avvenisse, si tratterebbe d'un duello irregolare, da punirsi come delitto comune. Può bensì accadere che il «primo», venuto sul terreno, rifiuti di battersi, costringendo così il padrino o secondo a battersi per lui, ma in tal caso, a norma delle consuetudini cavalleresche, il pusillanime verrebbe immediatamente ed ignominiosamente allontanato non essendo immaginabile che coloro, i quali hanno constatato la sua codardia, lo lascino tranquillamente assistere al debito di onore che il padrino o secondo compie per lui.
Relazione al Codice penale (1930), n. 148
L'articolo 407 del progetto definitivo puniva la divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello. Considerò la Commissione parlamentare non essere giusto punire, tale divulgazione, quando non è punita quella di notizie concernenti ogni altro reato, anche più grave del duello. L'osservazione è esatta. All'uopo possono provvedere le leggi sulla stampa, ed anche l'Autorità di pubblica sicurezza, nei casi consentiti dalla legge. La disposizione è stata quindi soppressa. TITOLO IV. Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 149
A proposito dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi (articoli 402 e seguenti), la Commissione parlamentare vorrebbe che non vi fosse differenza nella tutela penale fra la religione dello Stato e i culti ammessi. Questi delitti, essa osservò, offendono sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato; i credenti in un culto ammesso risentono l'offesa al proprio culto non meno che i cattolici; l'offesa ad un culto ammesso può anche provenire da persecuzione religiosa ed essere quindi più pericolosa; infine il fatto, che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze, consiglia di accordare a questi culti una protezione eguale a quella concessa alla religione dello Stato, perchè sono sopra tutto le minoranze che, a cagione appunto della loro debolezza, richiedono protezione. È quasi superfluo ch'io dica che questa materia fu da me lungamente e profondamente meditata, e che, nella soluzione della questione, ho avuto presenti tutti gli argomenti addotti dalla predetta Commissione. Se il nostro Statuto, e gli Accordi Lateranensi divenuti diritto interno, assegnano alla Religione Cattolica Apostolica Romana, propria della quasi totalità della popolazione italiana, una preminenza sugli altri culti, il codice penale non può stabilire un'equiparazione, che contrasterebbe, con quelle leggi fondamentali. I principi in queste dichiarati devono essere svolti e applicati, ma non modificati dal codice penale. Se il codice penale del 1889 non faceva distinzione fra la Religione Cattolica Apostolica Romana e gli altri culti ammessi nello Stato (articoli 140 e seguenti), ciò era dovuto alla opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica e nella pratica, che l'articolo 1 dello Statuto, che dichiara Religione dello Stato il Culto Cattolico Apostolico Romano, fosse stato tacitamente abrogato. Ma ora, che una simile opinione non è più sostenibile, è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il predetto principio. Nè si può dire che gli interessi delle minoranze non siano sufficientemente tutelati, quando sono presi in considerazione e protetti dalla legge penale, sia pure in grado minore che quelli della maggioranza. Due termini diseguali non possono, logicamente, costituire un'equazione, e l'interesse pubblico di proteggere la religione dello Stato è evidentemente maggiore, che l'interesse pubblico di tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato medesimo. La Commissione predetta ha osservato, a proposito del reato di bestemmia (art. 724), doversi tener presente che il codice sarà applicato anche nelle Colonie, dove la religione predominante non è la Cattolica Apostolica Romana. Ma se questa religione non è predominante nelle Colonie, non perciò essa perde il carattere di Religione dello Stato (e non del solo territorio metropolitano), e non viene meno, quindi, il titolo di preferenza che le spetta sugli altri culti.