In ogni reato è da distinguere la causalità fisica (art. 40) dalla causalità psichica (art. 42): perchè la responsabilità penale sussista, il fatto che costituisce il reato deve anzitutto essere causato materialmente dall'agente, e in secondo luogo deve essere da lui causato anche psicologicamente. Parve alla Commissione parlamentare che la disposizione riguardante la causalità fisica fosse da sopprimere, perchè superflua, data l'esistenza dell'altra norma, e perchè essa si riferirebbe ad un rapporto cronologico e non causale. La Commissione peraltro non ha avvertito la differenza essenziale tra le due norme, che sono e devono rimanere dissociate, in applicazione dei più esatti principi scientifici e pratici. La confusione dei due elementi (materiale e psicologico), fatta dal codice del 1889 (art. 45), nuoceva alla chiarezza ed alla esatta comprensione della struttura del reato. Non si può affermare che la disposizione riguardante la causalità fisica contempli un rapporto cronologico e non causale. Quando invero si dice che nessuno può essere punito se l'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, non si allude soltanto ad una relazione d'antecedente a successivo, ma ad un nesso di causa ad effetto. Un evento è conseguenza dell'azione o dell'omissione di una persona soltanto se è effetto di tale azione od omissione. Dunque, se l'evento è effetto, l'azione od omissione non può essere che causa dell'evento. La proposta, poi, di sostituire, in ogni caso, la parola «effetto» a «conseguenza», non può avere altra base che in una preferenza letteraria senza importanza giuridica, giacchè i due termini sono giuridicamente sinonimi, ed è bene conservare nella legge il termine tradizionale, usato nell'articolo 45 del codice del 1889. La Commissione propose, inoltre, che, nella stessa disposizione, e precisamente in quella parte di essa che equipara il mancato impedimento di un evento, che si ha obbligo di impedire, al fatto di averlo cagionato, fosse precisato che deve trattarsi di un obbligo giuridico. Ma quando in una legge si parla di obblighi, è evidente che può trattarsi soltanto di obblighi giuridici. Nello Stato moderno non vi sono altri limiti alla libertà di fare o di omettere, se non quelli stabiliti dalla legge, e, se devono essere stabiliti dalla legge, essi, necessariamente, consistono in obblighi giuridici di fare o di omettere. Comunque, dato che una maggiore specificazione non può nuocere, ho accolto di buon grado la proposta della Commissione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 24