Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Nesso di causa tra condotta del medico e morte ovvero perdita di chance di sopravvivenza del paziente - Alternatività - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Cass. civ. n. 3871/2026Sez. 3Rv. 677794-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 1218 Codice civile
Precedenti: 674999-01, 674215-03, 648486-01, 676668-01
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in 69 <!-- pag. 70 --> condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.
Cass. civ. n. 2352/2026Sez. 3Rv. 677825-01
Riguarda ancheart. 2050 Codice civileart. 1227 Codice civileart. 2048 Codice civile
Precedenti: 674771-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Responsabilità dell’autore del comportamento ex art. 41, comma 1, c.p. - Imputazione del danno - Causalità giuridica - 69 <!-- pag. 70 --> Impossibilità nella determinazione del contributo causale - Determinazione equitativa - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
Cass. civ. n. 760/2026Sez. 3Rv. 677562-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 675821-01, 673867-01, 656174-01, 675449-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Oneri di allegazione - Contenuto - Conseguenze sull’accertamento del nesso causale. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
Cass. civ. n. 284/2026Sez. 3Rv. 677669-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 672244-01, 647953-01, 670791-01, 670399-02
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Inidoneità della cosa all’uso per cui è affidata - Concomitante condotta colposa del danneggiato - Esonero da responsabilità del custode - Esclusione - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).
Cass. civ. n. 31209/2025Sez. 3Rv. 676845-01
Riguarda ancheart. 2051 Codice civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 670396-01, 665084-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Fatto del terzo rimasto ignoto - Configurabilità - Presupposti.
In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto - che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile 88 <!-- pag. 89 --> ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode -, altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e conseguentemente integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Cass. civ. n. 31164/2025Sez. 3Rv. 677060-03
Riguarda ancheart. 2051 Codice civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 670630-01, 675897-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Causa sopravvenuta - Idoneità ad interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.
La causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale è quella che, pur innestandosi nella catena causale già in atto, introduce un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e dà origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l'evento dannoso, mentre, nella diversa ipotesi in cui il processo causale avviato dal primo autore sia ancora in atto e in evoluzione, l'interruzione non si verifica e l'illecito iniziale resta il fatto generatore dell'evento. (Nella specie, la S.C ha escluso che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai terzi acquirenti di immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia, la vendita degli stessi costituisse causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a interrompere il rapporto causale con la condotta del progettista e direttore dei lavori, realizzando, al contrario, uno dei rischi che quest'ultimo è chiamato a governare).
Cass. civ. n. 27688/2025Sez. 3Rv. 676590-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civile
Precedenti: 665185-01, 649737-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, prima parte, c.c.- Causalità materiale - Accertamento - Criteri ex art. 41 c.p. - Art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito di applicazione - Causalità giuridica.
Il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze.
Cass. civ. n. 26798/2025Sez. 3Rv. 676790-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civile
Precedenti: 665185-01, 656688-01, 663010-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Presupposti - Incertezza eventistica del risultato sperato - Danno da perdita 79 <!-- pag. 80 --> anticipata del rapporto parentale - Differenze - Grado di probabilità dell'evento morte - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Cass. civ. n. 25480/2025Sez. 3Rv. 676668-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 674215-03, 658177-01, 648461-03, 655791-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nesso causale - Accertamento - Criterio dell'elevato grado di credibilità razionale - Esclusione - Criterio del "più probabile che non" - Applicabilità. · RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
Cass. civ. n. 25481/2025Sez. 3Rv. 676351-01
Riguarda ancheart. 622 Codice di procedura penaleart. 40 Codice penaleart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 654290-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Stima del danno - Rilevanza.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
Cass. civ. n. 21602/2025Sez. 3Rv. 675449-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 667589-01, 668759-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) "Thin skull rule" - Particolare condizione del danneggiato - Irrilevanza - Responsabilità del danneggiante per tutte le conseguenze dell'illecito - Riduzione proporzionale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso).
Cass. civ. n. 17179/2025Sez. 3Rv. 675331-01
Riguarda ancheart. 40 Codice penaleart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 666932-01, 618881-01, 666907-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. 106 <!-- pag. 107 -->
Cass. civ. n. 17006/2025Sez. 3Rv. 675821-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1225 Codice civile
Precedenti: 618882-01, 673113-01, 667589-01, 665955-01
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Attività pericolosa - Rilevanza della condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Necessaria valutazione della natura e pericolosità dell'attività - Risarcimento dei danni da fumo attivo - Configurabilità del concorso di colpa del consumatore fumatore - Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici - Necessità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 234 <!-- pag. 235 --> 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Cass. civ. n. 13844/2025Sez. 3Rv. 674771-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1227 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 665056-01, 656688-01, 621061-01, 646469-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Inadeguato presidio operatorio - Onere del paziente di riferire le più gravi patologie di cui abbia sofferto - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
Cass. civ. n. 11180/2025Sez. 3Rv. 674659-01
Riguarda ancheart. 32 Costituzioneart. 1227 Codice civileart. 40 Codice penale
Precedenti: 659788-01
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Fondamento - Accertamento del nesso di causalità - Criteri - Fattispecie.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).
Cass. civ. n. 9969/2025Sez. 3Rv. 674633-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 1292 Codice civile
Precedenti: 664654-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).