Art. 417 c.p.
Misura di sicurezza
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1982, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva
Apro la norma…
Misura di sicurezza
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1982, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art417 · fonte su Normattiva