Art. 417 c.p. — Misura di sicurezza
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1982, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1982, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 538 — Misura di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.…
Art. 53
Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena. Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per…
Art. 713 — Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.…
Art. 701 — Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.…
Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena
L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione. L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni…
Art. 215 — Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: 1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3° il ricovero in un manicomio…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nella nozione dei reati di istigazione a delinquere (art. 414) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415), ho mutato la frase: «chiunque istiga il pubblico», nell'altra: «chiunque istiga pubblicamente», per la ragione esposta a proposito dell'articolo 303.
Relazione al Codice penale (1930), n. 153
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art417 · fonte su Normattiva