Art. 42 c.p.
Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva
[1]Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.
[2]Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
[3]La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
[4]Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva