Art. 42 c.p.Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva

[1]Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.

[2]Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

[3]La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

[4]Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art42 · fonte su Normattiva