Art. 423-bis c.p. — Incendio boschivo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 2021 al 9 novembre 2021. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
[2]Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
[3]Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
[4]Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
[5]((Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.)) 312 ((Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
[6]Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.)) 172
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 353
172La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
L'introduzione del comma 5 all'art. 423-bis, ha perso efficacia per effetto della soppressione del primo capoverso dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, ad opera della L. 8 novembre 2021, n. 155, di conversione del medesimo.
Testo vigente dal 10 settembre 2021 al 9 novembre 2021 · versione 316 su Normattiva