Art. 424 c.p. — Danneggiamento seguito da incendio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1945 al 29 settembre 1982. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
[2]Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234
7Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Testo vigente dal 25 maggio 1945 al 29 settembre 1982 · versione 8 su Normattiva