Art. 433 c.p. — Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
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[1]Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita'.
[3]Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva