Art. 439 c.p. — Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
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[1]Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 9 gennaio 1943 · versione 0 su Normattiva