Art. 193 (Codice penale militare di guerra) — Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi
[1]Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[2]Se il fatto e' commesso con violenza contro la persona, la reclusione non e' inferiore a dieci anni.
[3]Se il colpevole e' un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:
[4]1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;
[5]2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.
[6]Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva