Art. 447 c.p.
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[1]Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
[2]Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975 · versione 0 su Normattiva