Art. 448 c.p.
Pene accessorie
[1]La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
[2]((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale)).
Testo vigente dal 21 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 109 su Normattiva