Art. 452-quinquies c.p. — Delitti colposi contro l'ambiente
[1]Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
[2]Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Testo vigente dal 29 maggio 2015, tuttora in vigore · versione 264 su Normattiva