Art. 452-sexies c.p. — Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'
[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.
[2]((La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta' quando:
- a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
- b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)).
Testo vigente dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 377 su Normattiva