Art. 452-sexies c.p.Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

[2]((La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta' quando:

  • a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
  • b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze)).

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)).

Testo vigente dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 377 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452sexies · fonte su Normattiva