Art. 455 c.p. — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
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Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva