Art. 457 c.p. — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001. Leggi il testo vigente →
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva