Art. 469 c.p. — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
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Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffa' le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva