Art. 470 c.p. — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
16Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Testo vigente dal 25 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva