Art. 470 c.p. — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
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Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva